Art. 54.
(Controdeduzioni dell'appellato e appello incidentale).

      1. Le parti diverse dall'appellante devono costituirsi nei modi e nei termini perentori di cui all'articolo 23, depositando apposito atto di controdeduzioni.
      2. Nello stesso atto depositato nei modi e nei termini perentori di cui al comma 1 può essere proposto, a pena d'inammissibilità, rilevabile d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, appello incidentale, anche tardivo, in caso di soccombenza parziale.
      3. Qualora una o più domande della parte non siano state accolte in una sentenza che, nel suo complesso, dia ragione totalmente alla stessa parte, non sussiste interesse ad impugnare e, per far valere

 

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eventualmente le domande non accolte, queste ultime devono essere riproposte nel giudizio di impugnazione eventualmente instaurato dalla controparte.