1. Le parti diverse dall'appellante devono costituirsi nei modi e nei termini perentori di cui all'articolo 23, depositando apposito atto di controdeduzioni.
2. Nello stesso atto depositato nei modi e nei termini perentori di cui al comma 1 può essere proposto, a pena d'inammissibilità, rilevabile d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, appello incidentale, anche tardivo, in caso di soccombenza parziale.
3. Qualora una o più domande della parte non siano state accolte in una sentenza che, nel suo complesso, dia ragione totalmente alla stessa parte, non sussiste interesse ad impugnare e, per far valere